FAQ

  1. Cosa rischia l’installatore se posiziona i ganci e le linee di ancoraggio a caso, senza un progetto?
  2. Il proprietario o il gestore dell’edificio hanno qualche responsabilità in merito all’installazione dei dispositivi di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.) sul tetto?
  3. Il progettista dell’edificio ha qualche responsabilità in merito alla installazione dei dispositivi di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.) sul tetto?
  4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione previsto dal D.Lgs. 494/96 ha qualche responsabilità in merito all’installazione dei dispositivi di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.) sul tetto?
  5. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione previsto dal D.Lgs. 494/96 ha qualche responsabilit
  6. Il direttore lavori ha qualche responsabilità in merito all’installazione dei dispositivi di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.) sul tetto?
  7. Cos’è l’elaborato o fascicolo tecnico?
  8. Cos’è il fascicolo dell’opera?
  9. Meglio una linea di ancoraggio (linea vita) o i ganci sul tetto?
  10. Quali sono gli svantaggi di una linea di ancoraggio?
  11. Quali sono i vantaggi di una linea di ancoraggio?
  12. Cos’è la freccia?
  13. Cos’è l’effetto pendolo?
  14. Quali sono i criteri che il progettista deve seguire per la messa in sicurezza di una copertura?
  15. Chi decide quale tipo di dispositivo di ancoraggio fisso deve essere installato sul tetto?
  16. Chi può progettare una copertura?
  17. C’è differenza fra tetti esistenti e tetti nuovi?
  18. Se il lavoratore cade dal tetto e questo è sprovvisto di parapetto e di dispositivi di ancoraggio, di chi è la colpa?
  19. E’ obbligatorio installare i dispositivi di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.) sul tetto?
  20. Chi può certificare le prove previste dalla UNI EN 795?
  21. Che test bisogna fare per verificare se i dispositivi di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.) sono resistenti?
  22. L’installatore dei dispositivi di ancoraggio ha altri obblighi oltre a quelli specificamente previsti dalla UNI EN 795?
  23. Quali sono gli obblighi a carico dell’installatore dei dispositivi di ancoraggio previsti dalla UNI EN 795?
  24. Quali sono gli obblighi a carico del costruttore dei dispositivi di ancoraggio previsti dalla UNI EN 795?
  25. Chi può installare un dispositivo di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.)?
  26. Chi può costruire un dispositivo di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.)?
  27. Come faccio a sapere se un dispositivo di ancoraggio è sufficientemente resistente?
  28. Cosa sono i ganci di sicurezza da tetto UNI EN 517?
  29. Che differenza c’è tra un punto di ancoraggio ed un ancoraggio strutturale?
  30. Cosa è un dispositivo di ancoraggio di classe E UNI EN 795?
  31. Cosa è un dispositivo di ancoraggio di classe D UNI EN 795?
  32. Linee vita e linee di vita. Di cosa si tratta?
  33. Cosa è un dispositivo di ancoraggio di classe C UNI EN 795?
  34. Cosa è un dispositivo di ancoraggio di classe B UNI EN 795?
  35. Cosa è un dispositivo di ancoraggio di classe A2 UNI EN 795?
  36. Cosa è un dispositivo di ancoraggio di classe A1 UNI EN 795?
  37. Da quando è in vigore la UNI EN 795 sui dispositivi anticaduta?
  38. Esiste una regola che stabilisce come costruire i dispositivi di ancoraggio?
  39. Cosa sono i dispositivi di ancoraggio?
  40. Chi sale su un tetto dotato di dispositivi di ancoraggio, quali dispositivi di protezione deve utilizzare?
  41. Cosa sono i D.P.I. anticaduta?
  42. E se il parapetto non è presente, oppure se è presente solo per alcuni tratti oppure se non è regolamentare (ad es. non è alto almeno 1 metro)?
  43. Cosa prevede la legge in caso di lavoro ad una quota superiore a 2 metri?
  44. Quando si parla di rischio di caduta dall’alto
FAQ 1

Cosa rischia l’installatore se posiziona i ganci e le linee di ancoraggio a caso, senza un progetto?

Si assume parzialmente le responsabilità del progettista e delle altre figure professionali coinvolte per legge nella progettazione della messa in sicurezza della copertura (tali figure dovrebbero verificare, a lavori ultimati, l’idoneità dell’installazione, pertanto non possono mai esimersi dal coinvolgimento in termini di responsabilità).

FAQ 2

Il proprietario o il gestore dell’edificio hanno qualche responsabilità in merito all’installazione dei dispositivi di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.) sul tetto?

Nei casi in cui la loro installazione è obbligatoria (vedasi altre FAQ) il proprietario o il gestore dell’edificio non può rifiutarsi di riconoscerne i corrispondenti costi in quanto tale obbligo ai sensi del D.Lgs. 494/96 coinvolge delle precise figure professionali (progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza); analogamente ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94 il medesimo proprietario e gestore dell’immobile devono garantire l’operatività in sicurezza sulla copertura a tutti gli appaltatori chiamati ad operare su di essa. Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità. L’azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell’edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

FAQ 3

Il progettista dell’edificio ha qualche responsabilità in merito alla installazione dei dispositivi di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.) sul tetto?

Nei casi in cui la loro installazione è obbligatoria (vedasi altre FAQ) ed in assenza di obblighi di nomina delle figure ex D.Lgs. 494/96, il progettista dell’edificio non può esimersi dal verificarla sia in termini di qualitativi sia quantitativi (idoneità dei supporti, conformità al posizionamento riportato sul progetto ecc.)

FAQ 4

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione previsto dal D.Lgs. 494/96 ha qualche responsabilità in merito all’installazione dei dispositivi di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.) sul tetto?

Nei casi in cui sia prevista dal Piano di Sicurezza e coordinamento (vedasi altre FAQ) il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha il compito di verificare la corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio sia in termini di qualitativi sia quantitativi (idoneità dei supporti, conformità al posizionamento riportato sul progetto ecc.)

FAQ 5

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione previsto dal D.Lgs. 494/96 ha qualche responsabilit

Ai sensi dell

FAQ 6

Il direttore lavori ha qualche responsabilità in merito all’installazione dei dispositivi di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.) sul tetto?

Nei casi in cui la loro installazione è obbligatoria (vedasi altre FAQ) il direttore lavori non può esimersi dal verificarla sia in termini di qualitativi sia quantitativi (idoneità dei supporti, conformità al posizionamento riportato sul progetto ecc.)

FAQ 7

Cos’è l’elaborato o fascicolo tecnico?

Le leggi regionali, ove esistenti, e le delibere delle ASL Provinciali, hanno integrato in molti comuni il regolamento locale di igiene tipo, prevedendo in caso di nuovi edifici o di rifacimento strutturale della copertura, la predisposizione di idonei sistemi per l’accesso in sicurezza alle coperture stesse, nonché sistemi che vi consentano lo stazionamento sicuro, quali sistemi di protezione collettiva e/o dispositivi di ancoraggio ai quali collegare i dispositivi anticaduta. Il fascicolo dell’opera , laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza. Tale fascicolo alternativo viene comunemente definito “fascicolo tecnico” od “elaborato tecnico” della copertura. La legge della Regione Toscana fissa i seguenti contenuti minimi dell’elaborato tecnico: a) elaborati grafici in scala b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio; e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517; f) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica e delle indicazioni del produttore g) manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica; h) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati. Copia del fascicolo dell’opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario e/o comunque al responsabile dell’immobile (Amministratore condominiale, affittuari, responsabile dell’attività che vi si svolge, ecc.). Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

FAQ 8

Cos’è il fascicolo dell’opera?

L’art.4 del D.Lgs. 494/96 prevede che durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26.5.1993. […..]
Tale fascicolo è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. Quest’ultimo documento è spesso denominato “fascicolo dell’opera” e dovendo analizzare i rischi cui sono esposti i lavoratori anche per la manutenzione successiva dell’edificio, deve anche identificare le misure prevenzionistiche necessarie per l’esecuzione in sicurezza della manutenzione della copertura: trattandosi di posto di lavoro in quota la normativa di riferimento è il D.P.R. 547/55 e il D.Lgs. 626/94, normativa che privilegia le misure di prevenzione/protezione collettiva della caduta (parapetto) ed ammette l’utilizzo alternativo di dispositivi di protezione individuale con idonei sistemi di ancoraggio.

FAQ 9

Meglio una linea di ancoraggio (linea vita) o i ganci sul tetto?

Non esiste una risposta valida per tutti i casi in quanto il tutto dipende dalla tipologia della copertura (pendenza, numero di falde, presenza di ostacoli) e dal tirante d’aria disponibile lungo il suo perimetro. Diciamo che ai fini pratici la linea di ancoraggio è molto più comoda in quanto, una volta raggiunta mediante il “percorso” appositamente predisposto, consente al lavoratore di operare rimanendo sempre ancorato e beneficiando di una certa libertà di movimento. D’altro canto è caratterizzata da una deflessione in caso di caduta (“freccia”) che richiede un tirante d’aria sempre superiore rispetto ai ganci (la freccia può arrivare ai 2 metri, incrementando di conseguenza lo spostamento verticale del lavoratore durante la caduta). I ganci richiedono la disponibilità di un tirante d’aria minore rispetto alla linea però comportano la necessità di un continuo collegamento e scollegamento mediante doppio cordino.

FAQ 10

Quali sono gli svantaggi di una linea di ancoraggio?

In caso di caduta è soggetta ad una deflessione (comunemente definita freccia ed indicata dal fornitore a seconda delle condizioni di installazione e del numero di lavoratori contemporaneamente ammessi), pertanto comporta un incremento dello spostamento verticale del lavoratore: la freccia può anche raggiungere i due metri, pertanto lo spazio disponibile in caso di caduta potrebbe non essere sufficiente e la linea potrebbe non essere installabile.

FAQ 11

Quali sono i vantaggi di una linea di ancoraggio?

Può essere utilizzata contemporaneamente da più di un lavoratore (il numero massimo è indicato dal fornitore dipendentemente dalle caratteristiche della linea) e consente lo spostamento per un certo tratto rimanendo sempre connessi e quindi in sicurezza.

FAQ 12

Cos’è la freccia?

E lo spazio libero di caduta, espresso in metri, sotto il sistema di ancoraggio necessario a consentire una caduta senza che il lavoratore urti contro il suolo o altri ostacoli analoghi. E’ la distanza verticale tra la linea di gronda della copertura ed il primo ostacolo che il lavoratore incontrerebbe in caso di caduta libera. Il lavoratore dovrà pertanto utilizzare il proprio sistema anticaduta in modo appropriato al fine di conseguire un’eventuale caduta libera inferiore di almeno un metro (franco di sicurezza indicato dalle Linee Guida I.S.P.E.S.L.) al tirante d’aria disponibile, basandosi sui seguenti elementi: distanza lineare del punto di ancoraggio rispetto al bordo gronda (da utilizzare per il calcolo della “distanza di caduta libera DCL secondo le modalità riportate dalle Linee Guida I.S.P.E.S.L.); eventuale flessione della linea di ancoraggio dichiarata dal costruttore (c.d. “freccia”); lunghezza statica del proprio cordino ed il suo allungamento sotto carico; eventuale spostamento verticale o allungamento del dispositivo anticaduta utilizzato; allungamento dell’assorbitore di energia (1,75 m al massimo in caso di utilizzo di cordino, 2 m al massimo in caso di impiego di dispositivo anticaduta retrattile); differenza di quota fra punto di attacco dell’imbraco e punto di ancoraggio (considerare 1,50 m minimo in caso di punto di ancoraggio posizionato a livello dei piedi).

FAQ 13

Cos’è l’effetto pendolo?

E’ un rischio che si presenta ogni volta che il lavoratore, operando in quota mediante D.P.I. connessi a dei dispositivi di ancoraggio, si sposta lateralmente rispetto al punto di ancoraggio che sta utilizzando, con conseguente richiamo a mo’ di pendolo, in caso di caduta, verso la verticale passante per lo stesso. Tale penzolamento può comportare l’urto con corpi solidi, parti dell’edificio o contro un qualsiasi ostacolo che potrebbe danneggiare il D.P.I. o ferire il lavoratore. In certi casi si potrebbe persino configurare una caduta laterale a terra senza che il D.P.I. riesca ad intervenire sostenendo il lavoratore (quando cioè il tirante d’aria “laterale” disponibile è persino inferiore all’elongazione del D.P.I. a riposo).

FAQ 14

Quali sono i criteri che il progettista deve seguire per la messa in sicurezza di una copertura?

Se l’installazione di un parapetto regolamentare non è possibile, deve dotare la copertura di un numero sufficiente di dispositivi di ancoraggio (ganci o linee vita – linee di ancoraggio) conformi alla UNI EN 795. La tipologia, il numero ed il posizionamento dei dispositivi di ancoraggio devono essere decisi in base alle caratteristiche del supporto di posa (tipologia del materiale e sua resistenza) e devono consentire di raggiungere tutte le zone del tetto in piena sicurezza, tenendo conto dell’effetto pendolo, del tirante d’aria disponibile e dell’eventuale presenza di superfici non calpestabili. In particolare il progettista dovrà prevedere uno o più punti di accesso alla copertura ed, a partire da tali punti, dovrà prevedere un “percorso” che conduca l’operatore ad una zona sicura o che gli consenta di muoversi su tutta la copertura o, in alcuni casi, che lo conduca alla linea di ancoraggio posizionata sul colmo del tetto. Il percorso è di solito realizzato mediante ganci posizionati con interasse di 1,5-2 metri: l’operatore si muoverà sul tetto connettendosi man mano ai vari ganci mediante doppio cordino e dissipatore. Solo in presenza di linea di ancoraggio (linea vita) l’operatore può muoversi più comodamente in quanto una volta connesso con il proprio sistema anticaduta, può muoversi lungo il colmo e discendere lungo la falda fino a quando glielo consente il cordino, senza doversi continuamente sganciare e riagganciare. Ottimali a tal fine risultano essere le linee di ancoraggio caratterizzate da punti d’ancoraggio intermedi che consentono il transito del lavoratore senza doversi sganciare a monte e riagganciare a valle.

FAQ 15

Chi decide quale tipo di dispositivo di ancoraggio fisso deve essere installato sul tetto?

Quando va fatta questa scelta? Nelle province in cui le ASL hanno deliberato in tal senso o nelle regioni dotate di una legge specifica, il regolamento locale di igiene prevede che il progettista, al momento della richiesta del permesso a costruire, produca della documentazione tecnica che deve indicare dove e che cosa installare sul tetto. La scelta del dispositivo di ancoraggio deve essere fatta in sede di progetto, in quanto ciò permette di scegliere il modello più adatto e di trovare le soluzioni più idonee al suo corretto montaggio. Tale problema non può essere affrontato in corso d’opera, o addirittura con i lavori in fase di ultimazione, quando si dovrebbe adattare il dispositivo alla struttura ormai costruita. Quindi, la scelta non può essere fatta né dall’impresario né dal committente: solo il progettista può scegliere il tipo di dispositivo e stabilire le modalità di installazione, coerentemente con quanto stabilito dal fabbricante.

FAQ 16

Chi può progettare una copertura?

Teoricamente chiunque, anche se quasi sempre l’installazione dei dispositivi di ancoraggio è conseguente al rifacimento del tetto od è prevista nell’ambito della costruzione dell’edificio, pertanto esiste la figura di un progettista che, volente o nolente, deve occuparsi (vedasi domanda successiva) anche della messa in sicurezza della copertura.

FAQ 17

C’è differenza fra tetti esistenti e tetti nuovi?

Quanto riportato nella FAQ precedente vale in linea di principio per qualsiasi posto di lavoro in quota. Le cose si aggravano però nel caso di edificio nuovo o avente copertura rifatta in toto o soggetta a rifacimento sostanziale (strutturale) in quanto alcuni provvedimenti legislativi locali (da parte di regioni e province autonome) in alcune zone d’Italia richiedono la messa in sicurezza della copertura pena il mancato rilascio dei permessi di costruzione o ristrutturazione e dell’agibilità finale dell’edificio. Ove non sono ancora previste delle leggi, l’ente di controllo (ASL) ha spesso deliberato integrando il regolamento locale d’igiene tipo al fine di rendere obbligatoria la messa in sicurezza della copertura in caso di rifacimento strutturale o in caso di nuovi edifici.

FAQ 18

Se il lavoratore cade dal tetto e questo è sprovvisto di parapetto e di dispositivi di ancoraggio, di chi è la colpa?

Ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 626/94) possono essere incolpati del probabile infortunio sia il datore di lavoro (omessa o impropria valutazione dei rischi, con conseguente esposizione al rischio di caduta dall’alto del proprio dipendente, rischio inaccettabile in considerazione dell’assenza sia del parapetto sia dei dispositivi di ancoraggio) sia il proprietario o gestore dell’immobile in quanto, in qualità di committente, devono garantire per quanto possibile l’operatività in piena sicurezza a tutti i propri appaltatori.

FAQ 19

E’ obbligatorio installare i dispositivi di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.) sul tetto?

Trattandosi di posto di lavoro (potenzialmente possono operare su di esso diverse figure professionali per diversi motivi, dal ripristino della copertura alla riparazione dell’antenna, dalla riparazione delle grondaie alla pulizia delle superfici vetrate, dall’installazione alla manutenzione periodica di pannelli solari e/o fotovoltaici) “in quota”, se il tetto non è provvisto di parapetto regolamentare il lavoratore che vi accede deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Conseguentemente è necessario mettere a disposizione del lavoratore un numero sufficiente di idonei punti di ancoraggio, posizionati in modo sia da consentirgli di operare su tutta la superficie del tetto, sia di farlo in piena sicurezza (prevenendo cioè il rischio di penzolamento e la caduta laterale in generale e valutando la disponibilità lungo tutto il perimetro di un idoneo spazio libero di caduta).

FAQ 20

Chi può certificare le prove previste dalla UNI EN 795?

Attualmente i soggetti obbligati (produttore e installatore) possono autocertificare l’esecuzione delle prove previste dalla UNI EN 795 (incluso il loro esito positivo).

FAQ 21

Che test bisogna fare per verificare se i dispositivi di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.) sono resistenti?

Esistono due tipi di test, entrambi regolamentati dalla norma UNI EN 795: uno effettuato in sede costruttiva da parte del costruttore, uno sul sito di installazione da effettuarsi a carico dell’installatore. Nessuna delle due tipologie di test richiede la certificazione da parte di un Ente terzo, nel senso che produttore ed installatore possono “autodichiarare” di averli eseguiti con successo.

FAQ 22

L’installatore dei dispositivi di ancoraggio ha altri obblighi oltre a quelli specificamente previsti dalla UNI EN 795?

Qualora il regolamento locale di igiene lo preveda, a lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l’accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante: la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica; le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati; la dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale; la verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. Nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio.

FAQ 23

Quali sono gli obblighi a carico dell’installatore dei dispositivi di ancoraggio previsti dalla UNI EN 795?

Gli installatori devono accertare l’idoneità dei materiali di supporto nei quali vengono fissati i dispositivi di ancoraggio strutturale. L’Appendice A della norma riporta specifiche “raccomandazioni” per l’installazione. Trattasi di appendice informativa che responsabilizza l’installatore al fine di verificare l’idoneità del supporto di posa dei dispositivi di ancoraggio mediante calcoli ingegneristici (per il fissaggio su acciaio o legno) o imponendo: per la classe A1, in caso di fissaggio su materiali differenti da acciaio e legno, una prova di trazione assiale per ogni dispositivo di ancoraggio mediante forza di 5 kN per almeno 15 secondi; sempre nel caso di cui sopra, per la classe A2, la ripetizione in loco della prova di tipo su un campione del materiale; per la classe C, prova di trazione di ogni ancoraggio strutturale di estremità o intermedio dopo l’installazione, a prescindere dalla tipologia del supporto di posa, mediante forza di 5 kN mantenuta per almeno 15 secondi; per la classe D, prova di trazione di ogni ancoraggio strutturale dopo l’installazione su supporto differente da acciaio o legno, mediante forza di 5 kN mantenuta per almeno 15 secondi.

FAQ 24

Quali sono gli obblighi a carico del costruttore dei dispositivi di ancoraggio previsti dalla UNI EN 795?

I punti di ancoraggio devono essere progettati in modo da accettare e mantenere connesso il D.P.I.; i bordi o gli angoli esposti del dispositivo di ancoraggio devono essere arrotondati/smussati. La resistenza alla corrosione deve essere garantita ai sensi della EN 362:1992. Ogni dispositivo di ancoraggio deve essere dotato di marcatura conforme alla EN 365 (norma che regolamenta la marcatura dei D.P.I.), consistente nelle seguenti informazioni grafiche minime:

  • identificazione del costruttore/fornitore;
  • numero di serie o matricola o simile;
  • tipo e modello;
  • norma EN di riferimento;
  • pittogramma di rimando alle istruzioni d’uso.

Le scritte devono essere nella lingua del Paese di commercializzazione e devono essere chiare, indelebili, leggibili e comprensibili.
Inoltre, per i dispositivi di classe C e di classe E il fabbricante o l’installatore deve indicare chiaramente (su o accanto al dispositivo di ancoraggio) i seguenti parametri:

  • numero massimo di lavoratori collegabili;
  • l’esigenza di assorbitori di energia;
  • i requisiti relativi alla distanza dal suolo.

La norma prevede la redazione di istruzioni per l’uso nella lingua del Paese di destinazione, conformi alla EN 365 e consistenti quindi nelle seguenti informazioni minime (rif. anche al capitolo 4 EN 365:2004):

  • generalità e descrizione del dispositivo e delle sue parti;
  • istruzioni per l’installazione;
  • istruzioni per l’uso;
  • avvertenze, limitazioni e divieti volti ad evitare un’impropria installazione e utilizzo dei dispositivi di ancoraggio forniti;
  • istruzioni per la manutenzione periodica, indicando la casistica, la periodicità e la tipologia dei controlli (si dovrà indicare una frequenza di ispezione minima di 12 mesi);
  • modalità di registrazione delle verifiche, ispezioni e riparazioni effettuate;
  • riferimenti per la garanzia e la ricambistica;
  • obbligo di utilizzo da parte di un singolo operatore (eccezion fatta per la classe C) equipaggiato con D.P.I. anticaduta dotato di assorbitore di energia conforme alla EN 355;
  • per la classe C, la forza massima ammissibile in corrispondenza degli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi.
  • Per la classe E la norma prevede inoltre una serie di indicazioni sul corretto utilizzo e di dichiarazioni che vengono omesse in questa sede.

Il fabbricante deve inoltre fornire una dichiarazione attestante che i dispositivi di ancoraggio sono stati sottoposti alle prove previste dalla UNI EN 795.

FAQ 25

Chi può installare un dispositivo di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.)?

Teoricamente chiunque, purchè rispetti i requisiti della norma UNI EN 795 e della UNI EN 517 (se trattasi di gancio di sicurezza da tetto).

FAQ 26

Chi può costruire un dispositivo di ancoraggio (ganci, linee vita ecc.)?

Teoricamente chiunque, purché rispetti i requisiti della norma UNI EN 795 e della UNI EN 517 (se trattasi di gancio di sicurezza da tetto).

FAQ 27

Come faccio a sapere se un dispositivo di ancoraggio è sufficientemente resistente?

Deve essere costruito, testato ed installato secondo la norma UNI EN 795 o secondo la UNI EN 517 (se trattasi di gancio di sicurezza da tetto) e secondo la regola d’arte.

FAQ 28

Cosa sono i ganci di sicurezza da tetto UNI EN 517?

Sono ganci posti sulla superficie di tetti a falde e fissati in modo permanente ad una struttura portante; costituiscono il punto di attacco per scale o per sostenere piattaforme di lavoro. La stessa norma specifica anche che essi possono, per la parte individuata a tale scopo, costituire un punto di ancoraggio per agganciare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

FAQ 29

Che differenza c’è tra un punto di ancoraggio ed un ancoraggio strutturale?

Il punto di ancoraggio è l’elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio: in sostanza è il cavo d’acciaio della linea oppure è il foro/occhiello/asola al quale agganciare il moschettone. L’ancoraggio strutturale è l’elemento fissato in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale: in sostanza è il corpo del punto di ancoraggio con particolare riguardo alla parte che lo ancora alla struttura di posa.

FAQ 30

Cosa è un dispositivo di ancoraggio di classe E UNI EN 795?

La classe E comprende ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali (che deviano cioè dall’orizzonte per non più di 5°).

FAQ 31

Cosa è un dispositivo di ancoraggio di classe D UNI EN 795?

La classe D comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali.

FAQ 32

Linee vita e linee di vita. Di cosa si tratta?

Trattasi di denominazione commerciale relativa alle linee di ancoraggio di classe C UNI EN 795 (consistono essenzialmente in cavi d’acciaio o altro materiale di idonea resistenza). Possono essere fisse o portatili. Non possono essere installate se la superficie di appoggio è caratterizzata da pendenza superiore a 15°.

FAQ 33

Cosa è un dispositivo di ancoraggio di classe C UNI EN 795?

La classe C comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali (che deviano cioè dall’orizzonte per non più di 15°).

FAQ 34

Cosa è un dispositivo di ancoraggio di classe B UNI EN 795?

La classe B comprende dispositivi di ancoraggio provvisori portatili.

FAQ 35

Cosa è un dispositivo di ancoraggio di classe A2 UNI EN 795?

La classe A2 comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a tetti inclinati. Sistemi Anticaduta produce staffe aventi queste caratteristiche.

FAQ 36

Cosa è un dispositivo di ancoraggio di classe A1 UNI EN 795?

La classe A1 comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate. Sistemi Anticaduta produce ganci, pali su ganci, pali girevoli ed altri dispositivi aventi queste caratteristiche.

FAQ 37

Da quando è in vigore la UNI EN 795 sui dispositivi anticaduta?

La versione italiana della norma in vigore è la UNI EN 795 del dicembre 2002 (delibera del Presidente dell’UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – del 23/10/2002) che sostituisce quella del 1998 in seguito al recepimento dell’aggiornamento “A1” della versione europea, aggiornamento risalente al 2000 (nel dettaglio sono stati modificati alcuni punti relativi ai dispositivi di classe E, alla marcatura ed alle istruzioni fornite dal fabbricante, alle raccomandazioni per l’installazione ed è stata eliminata l’appendice B). La codifica della norma italiana in vigore è quindi da indicarsi come UNI EN 795:2002. La versione europea di riferimento è stata emanata dal CEN (Comitato Europeo di Normazione – Segreteria Centrale: rue de Stassart, 36 – Bruxelles) nel luglio 1996 (approvazione CEN del 29/3/1996) ed ha subito come detto l’aggiornamento “A1” nell’ottobre 2000 (approvazione CEN del 15/9/2000): di conseguenza la codifica inerente la versione attualmente in vigore da utilizzarsi a livello comunitario è la EN795:1996+A1:2000. La EN 795 è stata emanata dal CEN in tre versioni ufficiali: una in lingua inglese, una in lingua francese ed una in lingua tedesca. La traduzione nella lingua nazionale è consentita (ed effettuata sotto la propria responsabilità) per i soli Organismi nazionali di normazione membri del CEN, tra i quali appunto l’UNI italiano. Il termine per il recepimento della norma europea nella sua versione del 1996 era il gennaio 1997 mentre il recepimento del successivo aggiornamento “A1” del 2000 sarebbe dovuto avvenire entro l’aprile 2001.

FAQ 38

Esiste una regola che stabilisce come costruire i dispositivi di ancoraggio?

La norma UNI EN 795 classifica i dispositivi di ancoraggio e ne regolamenta la costruzione. La norma UNI EN 517 regolamenta la costruzione dei ganci di sicurezza da tetto.

FAQ 39

Cosa sono i dispositivi di ancoraggio?

I dispositivi di ancoraggio sono ganci, pali, staffe e linee di ancoraggio (comunemente chiamate linee vita o linee di vita) ai quali il lavoratore chiamato ad operare in quota (sopra i 2 metri di altezza) può vincolare i propri D.P.I. anticaduta.

FAQ 40

Chi sale su un tetto dotato di dispositivi di ancoraggio, quali dispositivi di protezione deve utilizzare?

Chiunque acceda ad un posto di lavoro in quota sprovvisto di parapetto, ai sensi del D.Lgs. 626/94 deve essere adeguatamente formato ed addestrato e deve utilizzare un sistema anticaduta costituito da dispositivi di protezione individuale in grado di ridurre la magnitudo di un’eventuale caduta: imbraco completo, doppio cordino con assorbitore, una serie di moschettoni ed un dispositivo retrattile (a volte denominato bobina) purchè questo sia idoneo all’utilizzo su superfici orizzontali od inclinate e purchè il tetto sia dotato di ganci piuttosto che di linea di ancoraggio (o linea vita) in quanto la flessione della stessa sottoposta a sollecitazione potrebbe comportare problemi di funzionamento della “bobina”.

FAQ 41

Cosa sono i D.P.I. anticaduta?

Trattasi di dispositivi di protezione individuale in dotazione al lavoratore atti a limitare al minimo il rischio di caduta dall’alto.

FAQ 42

E se il parapetto non è presente, oppure se è presente solo per alcuni tratti oppure se non è regolamentare (ad es. non è alto almeno 1 metro)?

Chiunque accede a tale posto di lavoro in quota, ai sensi della normativa di prevenzione infortuni vigente (D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96) deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

FAQ 43

Cosa prevede la legge in caso di lavoro ad una quota superiore a 2 metri?

La cosa migliore è un idoneo (vedasi D.P.R. 547/55) e solido parapetto: in sua presenza la caduta è infatti ritenuta impossibile e chiunque accede al piano di lavoro in “quota” è protetto da questo punto di vista.

FAQ 44

Quando si parla di rischio di caduta dall’alto

Di norma, quando un lavoratore opera ad un’altezza rispetto ad un piano stabile, pari a più di 2 metri.